CONI, discipline sportive riconosciute, ecco l'elenco

Un recente pronunciamento del Consiglio Nazionale del Coni (delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Proposta di modifica elenco discipline sportive ammissibili e termini di attuazione provvedimento deliberati dal CN n°1566/2016) ha accolto la ptoposta della GN n°53 che ha rivisto l'elenco delle discipline ammissibili per l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, fissando a 384 il numero di quelle ( ma almeno al momento, altre 80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e quindi essere iscritte al registro Coni, con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse. Ma soltanto le associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell’elenco.

Il Coni ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”; a tal fine ha deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”. Viene anche proposto al CN che le iscrizioni presenti nel Registro valide per l'a.s. 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, anche se non ammissibili secondo l'allegato. Ne consegue che lo svolgimento di una attività non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a non permettere la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lettera m, del TuirIn questo modo si dà mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina in elenco.